Sez. Un., Sent. n. 20808 del 25 ottobre 2018 (dep. 15 maggio 2019), Pres. Carcano, Rel. Dovere.
Le Sezioni Unite Penali della Cassazione hanno risolto la questione di diritto: «se la recidiva contestata e accertata nei confronti dell’imputato e solo implicitamente riconosciuta dal giudice di merito che, pur non ritenendo di aumentare la pena a tale titolo, abbia specificamente valorizzato, per negare il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, i precedenti penali dell’imputato, rileva o no ai fini del calcolo del tempo necessario ai fini della prescrizione del reato», affermando il seguente principio di diritto: «la valorizzazione dei precedenti penali dell’imputato per la negazione delle attenuanti generiche non implica il riconoscimento della recidiva in assenza di aumento della pena a tale titolo o di giudizio di comparazione tra le circostanze concorrenti eterogenee; in tal caso la recidiva non rileva ai fini del calcolo dei termini di prescrizione del reato». È stato così composto in contrasto giurisprudenziale sulla rilevanza, agli effetti del computo del termine di prescrizione, della recidiva contestata, ma implicitamente esclusa dal giudice di merito. Invero, nell’ambito delle Sezioni semplici, rispetto a pronunce in cui si afferma che, in tema di prescrizione del reato, laddove il giudice abbia escluso, anche implicitamente, la circostanza aggravante della recidiva, in quanto non ritenuta, in concreto, espressione di una maggiore colpevolezza o pericolosità sociale dell’imputato, la predetta circostanza si deve ritenere ininfluente anche ai fini del computo del tempo necessario a prescrivere il reato (cfr. Sez. VI Pen., Sent. n. 54043 del 16 novembre 2017 (dep. 30 novembre 2017), Rv. 271714; Sez. III Pen., Sent. n. 9834 del 17 novembre 2015 (dep. 9 marzo 2016), Rv. 266459; Sez. II Pen., Sent. n. 48293 del 26 novembre 2015 (dep. 7 dicembre 2015), Rv. 265382; Sez. 2, n. 2090 del 10 gennaio 2012 (dep. 19 gennaio 2012), Rv. 251776; Sez. VI Pen., Sent. n. 43771 del 7 ottobre 2010 (dep. 11 dicembre 2010, Rv. 248714), si ravvisano decisioni difformi. L’opposto orientamento interpretativo sostiene, infatti, che la recidiva contestata e accertata nei confronti dell’imputato ed implicitamente riconosciuta dal giudice di merito che, pur senza aumentare la pena a tale titolo, abbia precipuamente valorizzato i precedenti penali dell’imputato, per negare il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, rileva ai fini del computo del termine necessario la prescrizione del reato (cfr. Sez. V Pen., Sent. n. 34137 del 11 maggio 2017 (dep. 12 luglio 2017), Rv. 270678; Sez. V Pen., Sent. n. 38287 del 6 aprile 2016 (dep. 15 settembre 2016), Rv. 267862; Sez. II Pen., Sent. n. 35805 del 18 giugno 2013 (dep. 30 agosto 2013), Rv. 257298; Sez. I Pen., Sent. n. 26786 del 18 giugno 2009 (dep. 1° luglio 2009, Rv. 244656; Sez. V Pen., Sent. n. 37550 del 26 giugno 2008 (dep. 2 ottobre 2008), Rv. 241945).