Sez. IV, sentenza 19 aprile 2019 – 9 maggio 2019 n. 19798 – Pres. Menichetti – Rel. Ferranti.
L’omesso avviso al conducente coinvolto in un incidente stradale di farsi assistere da un difensore di fiducia, ai sensi dell’art. 354 c.p.p. e 114 disp att. c.p.p. sopra richiamato, in relazione al prelievo ematico eseguito presso una struttura sanitaria, finalizzato all’accertamento del tasso alcolemico, qualora l’esecuzione di tale prelievo non avvenga nell’ambito degli ordinari protocolli sanitari ma sia autonomamente richiesto dalla polizia giudiziaria costituisce nullità generale di natura intermedia che può essere tempestivamente dedotta, in forza del disposto di cui agli artt. 180 e 182 comma 2 c.p.p., fino alla deliberazione della sentenza di primo grado. In caso di emissione di decreto penale di condanna il termine entro cui deve essere eccepita la nullità va individuato nella presentazione dell’atto di opposizione al decreto penale di condanna che equivale alla sentenza di primo grado cui si riferisce il termine ultimo l’art. 180 c.p.p. richiamato dall’art. 182 comma 2 c.p.p.